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Responsabilità giuridica di carattere civile

Cari Lettori,

la responsabilità che investe il proprietario di un cane sin dal giorno della sua adozione non si limita all’impegno moralmente assunto con questo speciale essere vivente (che vi si affiderà completamente e fedelmente) ma si estende ad una responsabilità - altrettanto penetrante - che si assume nei confronti del nucleo sociale in cui si vuol favorire l’ingresso dell’animale (una famiglia, un condominio, un quartiere, un locale pubblico… ecc.)
Per il corretto funzionamento di ogni contesto sociale occorre rispettare le regole prefissate da quel determinato gruppo e questo, per un proprietario di cani diligente, significa non solo adeguare i propri comportamenti a ciò che la società si aspetta da lui in quanto “proprietario” (mi viene in mente l’esempio della condotta del cane al guinzaglio e/o museruola nei locali pubblici) ma significa, altresì, educare il proprio amico quadrupede ad adeguarsi – in determinate occasioni – ad uno specifico comportamento (ad eseguire, ad esempio, il comando del “seduto” nei locali pubblici).
E’ intuitivo comprendere come l’adeguamento alle regole sociali consenta una miglior convivenza all’interno di un contesto pubblico e come, spesso, i problemi che la società manifesta nei confronti degli animali siano più correttamente riconducibili agli inadeguati comportamenti dei proprietari che, pur consapevoli delle regole, troppo spesso le ignorano e non educano i propri cani… consegnando così alla società un’immagine negativa sul rapporto di convivenza uomo – animale.
Allorquando si contravviene alle suddette regole occorre assumersi, tuttavia, la responsabilità delle proprie azioni (e di quelle del proprio cane) sopportandone le relative conseguenze, si parla così della cosiddetta responsabilità giuridica dei proprietari di animali che può essere di carattere civile e/o penale.
Ci occuperemo, in questa occasione, della responsabilità civile disciplinata all’art. 2052 Cc.
Di regola, il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso, sia che fosse sotto la sua reale custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
Si tratta di una responsabilità di carattere oggettivo a carico del proprietario dell’animale che ha cagionato il danno (che si sostanzia in una presunzione di colpa a carico dello stesso) fondata sulla relazione di fatto tra proprietario e animale: in altri termini, in presenza di un danno provocato da un’animale, la legge presume che il responsabile del danno (e, dunque, il soggetto obbligato al risarcimento) sia il proprietario dell’animale perché soltanto quest’ultimo – essendo in grado di esercitare un “potere di controllo e custodia” sull’animale - può essere in grado di prevenire le situazioni di pericolo ed evitare che il proprio cane arrechi danni ad altre persone.
Laddove, pertanto, detto potere di controllo e prevenzione non venga esercitato correttamente, la legge punisce il proprietario per questa sua cosiddetta “negligenza” causativa di danni per i terzi incolpevoli.
La suddetta presunzione di responsabilità non opera soltanto allorquando intervenga (e si abbia modo di provare) l’intervento di un caso fortuito che abbia impedito al proprietario dell’animale di esercitare il suo potere di controllo; per caso fortuito deve intendersi un fattore esterno alla volontà del proprietario di un’animale che abbia le caratteristiche di un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.
Nel caso fortuito è ricompreso anche il comportamento colposo ed imprevedibile del danneggiato: la giurisprudenza, ad esempio, si è già espressa per escludere la responsabilità del proprietario di un cane per i danni cagionati ad un terzo allorquando quest’ultimo entrava nei locali commerciali del proprietario in orario di chiusura e veniva, conseguentemente, aggredito dall’animale.
Discorso analogo è quello sulla responsabilità dell’utilizzatore dell’animale, ovverosia di colui il quale esercita una temporanea custodia dell’animale per sfruttarne le capacità, che è alternativa a quella del proprietario nonché sulla responsabilità del mero detentore dell’animale, ovverosia di colui che lo custodisce temporaneamente (si pensi, ad esempio, alla cosiddetta dog-sitter) che, pur non essendo responsabile ai sensi dell’art. 2052, può esserlo ai sensi dell’art. 2043 per aver posto in essere un comportamento doloso o colposo (anche la semplice negligenza nella custodia) che cagionava danni a terze persone.
La suddetta responsabilità obbliga il proprietario dell’animale, o il suo detentore, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale (es. danno biologico e danno morale) cagionato a terzi: in altre parole, se per esempio, un animale sfugge al controllo del proprietario e salta addosso ad un passante strappandogli gli abiti e ferendolo ad una mano, il proprietario sarebbe obbligato al risarcimento del danno cagionato dal proprio cane sia con riferimento al danno patrimoniale (il costo degli abiti danneggiati) sia con riferimento al danno non patrimoniale (il danno biologico derivato dalla ferita, i giorni di inabilità temporanea, il danno morale).
I suddetti obblighi risarcitori possono essere quantitativamente irrisori laddove il danno cagionato dal proprio animale sia di tenue entità ma possono anche assumere caratteristiche economicamente rilevanti laddove i danni siano molto gravi.
Sono tristemente noti, infatti, gli episodi di cronaca in cui si descrivono gli esiti drammatici di alcune aggressioni di cani sull’uomo e - prescindendo da ogni discorso relativo alle probabili cause dell’aggressione, che non mi compete - sono ad evidenziare come, in questi casi, il proprietario possa addirittura trovarsi obbligato a risarcire danni quantificati in importi pari a diverse centinaia di migliaia di euro.
Per tali ragioni, ritengo sia buona abitudine - per tutti i proprietari di cani - stipulare una polizza assicurativa che garantisca il proprietario da tutti i danni che il proprio animale cagioni a terzi.
Detta buona consuetudine diviene obbligo normativo per tutti i proprietari di cani appartenenti all’elenco delle razze a rischio di aggressività (di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 14.1.2008).
Ritengo, tuttavia, che non debba passare il concetto che la necessità della suddetta assicurazione sia direttamente proporzionale all’aggressività del proprio cane ovvero alle sue dimensioni fisiche posto che, occorre ricordare, come anche un cane di taglia piccola che sfugga al controllo del proprietario possa determinare gravi danni (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui cagioni un incidente stradale) di cui il proprietario sarebbe, comunque, considerato responsabile.

Avv. Simona Russo

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