Quali vantaggi porta l'inserimento della categoria della specie cani nel Decreto Ministeriale citato e quali valutazioni deve svolgere l'allevatore per ritenersi in tale categoria?
Innanzitutto, è ovvio, l'allevatore deve possedere, in proprietà, in affitto o altro titolo, un terreno determinato catastalmente come particella fondiaria e produttore, per classificazione catastale, di reddito agrario, cioè di quella parte di reddito spettante al capitale di esercizio e all'attività imprenditoriale agricola. È altrettanto ovvio che l'allevatore svolgente la propria attività senza l'utilizzo di terreni agricoli determina il proprio reddito rientrando, se l'attività è svolta in forma imprenditoriale, nei redditi d'impresa con la determinazione dell'utile in base alla differenza tra costi e ricavi. Il vero dilemma per ogni allevatore, peraltro già fonte di vario contenzioso a livello tributario, è quello di stabilire se la propria attività viene svolta nella forma d'impresa organizzata, così come prevista dalle norme fiscali, stante il sottile confine che la contraddistingue dall'attività hobbistica... |