Discorso analogo è quello sulla responsabilità dell’utilizzatore dell’animale, ovverosia di colui il quale esercita una temporanea custodia dell’animale per sfruttarne le capacità, che è alternativa a quella del proprietario nonché sulla responsabilità del mero detentore dell’animale, ovverosia di colui che lo custodisce temporaneamente (si pensi, ad esempio, alla cosiddetta dog-sitter) che, pur non essendo responsabile ai sensi dell’art. 2052, può esserlo ai sensi dell’art. 2043 per aver posto in essere un comportamento doloso o colposo (anche la semplice negligenza nella custodia) che cagionava danni a terze persone.
La suddetta responsabilità obbliga il proprietario dell’animale, o il suo detentore, a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale (es. danno biologico e danno morale) cagionato a terzi: in altre parole, se per esempio, un animale sfugge al controllo del proprietario e salta addosso ad un passante strappandogli gli abiti e ferendolo ad una mano, il proprietario sarebbe obbligato al risarcimento del danno cagionato dal proprio cane sia con riferimento al danno patrimoniale (il costo degli abiti danneggiati) sia con riferimento al danno non patrimoniale (il danno biologico derivato dalla ferita, i giorni di inabilità temporanea, il danno morale).
I suddetti obblighi risarcitori possono essere quantitativamente irrisori laddove il danno cagionato dal proprio animale sia di tenue entità ma possono anche assumere caratteristiche economicamente rilevanti laddove i danni siano molto gravi.
Sono tristemente noti, infatti, gli episodi di cronaca in cui si descrivono gli esiti drammatici di alcune aggressioni di cani sull’uomo e - prescindendo da ogni discorso relativo alle probabili cause dell’aggressione, che non mi compete - sono ad evidenziare come, in questi casi, il proprietario possa addirittura trovarsi obbligato a risarcire danni quantificati in importi pari a diverse centinaia di migliaia di euro.
Per tali ragioni, ritengo sia buona abitudine - per tutti i proprietari di cani - stipulare una polizza assicurativa che garantisca il proprietario da tutti i danni che il proprio animale cagioni a terzi.
Detta buona consuetudine diviene obbligo normativo per tutti i proprietari di cani appartenenti all’elenco delle razze a rischio di aggressività (di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 14.1.2008).
Ritengo, tuttavia, che non debba passare il concetto che la necessità della suddetta assicurazione sia direttamente proporzionale all’aggressività del proprio cane ovvero alle sue dimensioni fisiche posto che, occorre ricordare, come anche un cane di taglia piccola che sfugga al controllo del proprietario possa determinare gravi danni (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui cagioni un incidente stradale) di cui il proprietario sarebbe, comunque, considerato responsabile.
Avv. Simona Russo |